Art. 8 · Violazioni

Art. 8

Violazioni

In vigore dal 24 nov 2010
Violazioni 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate. 2.   In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché: a) il gestore informi immediatamente l’autorità competente; b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; c) l’autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l’autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull’ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata conformemente alle lettere b) e c) del primo comma, è sospeso l’esercizio dell’installazione, dell’impianto di combustione, dell’impianto di incenerimento dei rifiuti, dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.
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