Art. 70 · Controllo delle emissioni

Art. 70

Controllo delle emissioni

In vigore dal 24 nov 2010
Controllo delle emissioni 1.   Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell’acqua per permettere all’autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione e del disposto dell’. 2.   Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell’atmosfera per permettere all’autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione e del disposto dell’. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all’allegato VIII, parte 3. 3.   Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
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