Art. 7
Incidenti o inconvenienti
In vigore dal 24 nov 2010
Incidenti o inconvenienti
Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (30), in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull’ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
a)
il gestore informi l’autorità competente immediatamente;
b)
il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti;
c)
l’autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l’autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
Storico versioni
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