Art. 65
Accesso all’informazione
In vigore dal 24 nov 2010
Accesso all’informazione
1. La decisione dell’autorità competente, comprendente almeno una copia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico.
Le regole generali vincolanti applicabili alle installazioni e l’elenco delle installazioni soggette ad autorizzazione e registrazione sono messe a disposizione del pubblico.
2. I risultati delle operazioni di controllo delle emissioni di cui all’ e in possesso dell’autorità competente sono messi a disposizione del pubblico.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le restrizioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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