Art. 64 · Scambio di informazioni sulla sostituzione di solventi organici

Art. 64

Scambio di informazioni sulla sostituzione di solventi organici

In vigore dal 24 nov 2010
Scambio di informazioni sulla sostituzione di solventi organici La Commissione organizza lo scambio di informazioni con gli Stati membri, le imprese interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale sull’uso di solventi organici e i loro sostituti potenziali e sulle tecniche aventi il minore impatto potenziale sull’aria, sull’acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana. I temi elencati in seguito sono oggetto dello scambio di informazioni: a) idoneità all’uso; b) possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall’esposizione per motivi professionali; c) effetti potenziali sull’ambiente; d) conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-64