Art. 63
Modifiche sostanziali alle installazioni esistenti
In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche sostanziali alle installazioni esistenti
1. Una modifica al massimo input di un’installazione esistente riferito alla massa di solventi organici, espresso in media giornaliera, laddove l’installazione funzioni con il rendimento previsto in condizioni di esercizio diverse dalle operazioni di avviamento e di arresto e di manutenzione delle attrezzature, è considerata sostanziale se comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore:
a)
al 25 % per un’installazione che svolge attività che rientrano nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 della tabella dell’allegato VII, parte 2, oppure attività che rientrano in uno degli altri punti dell’allegato VII, parte 2, e che hanno un consumo di solventi inferiore a 10 Mg all’anno;
b)
al 10 % per tutte le altre installazioni.
2. Se un’installazione esistente è sottoposta a modifica sostanziale oppure rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell’installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione oppure come un’installazione esistente, purché le emissioni totali dell’intera installazione non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come una nuova installazione.
3. Nel caso di una modifica sostanziale l’autorità competente verifica la conformità dell’installazione alle prescrizioni della presente direttiva.
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