Art. 56
Ambito di applicazione
In vigore dal 24 nov 2010
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle attività elencate nell’allegato VII, parte 1, e, se del caso, che raggiungono le soglie di consumo di cui alla parte 2 del medesimo allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:75:oj#art-56