Art. 55 · Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti

Art. 55

Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti

In vigore dal 24 nov 2010
Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti 1.   Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento dei rifiuti e per impianti di coincenerimento dei rifiuti sono messi a disposizione del pubblico in uno o più luoghi per un periodo adeguato di tempo affinché il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni sulle domande prima della decisione dell’autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico. 2.   Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più Mg l’ora la relazione di cui all’ contiene informazioni relative al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto, illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua con i valori limite di emissione. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico. 3.   L’autorità competente redige un elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due Mg l’ora, che è reso accessibile al pubblico.
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