Art. 50
Condizioni di esercizio
In vigore dal 24 nov 2010
Condizioni di esercizio
1. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3 % o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5 % del peso a secco del materiale. Se necessario sono utilizzate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.
2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dall’incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi.
Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi.
Se sono inceneriti o coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del primo e del secondo comma è pari ad almeno 1 100 °C.
Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, le temperature di cui al primo e al terzo comma sono misurate vicino alla parete interna della camera di combustione. L’autorità competente può autorizzare misurazioni effettuate presso un altro punto rappresentativo della camera di combustione.
3. Ciascuna camera di combustione di un impianto di incenerimento dei rifiuti è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto delle temperature di cui al paragrafo 2. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell’impianto per garantire che tali temperature siano sempre mantenute costanti durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.
Il bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito all’, punto 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (36), di gas liquefatto o di gas naturale.
4. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti fanno funzionare un sistema automatico per impedire l’introduzione di rifiuti nelle seguenti situazioni:
a)
all’avvio, fino al raggiungimento della temperatura di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure la temperatura specificata ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperature di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure della temperatura specificata ai sensi dell’, paragrafo 1;
c)
ogniqualvolta le misurazioni in continuo indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
5. Il calore generato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti o dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti è recuperato per quanto praticabile.
6. I rifiuti ospedalieri infetti sono introdotti direttamente nel forno, senza essere prima mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
7. Gli Stati membri provvedono affinché l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti sia gestito e controllato da una persona fisica competente a gestire l’impianto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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