Art. 42 · Ambito di applicazione

Art. 42

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 nov 2010
Ambito di applicazione 1.   Il presente capo si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi. Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale. Ai fini del presente capo gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti comprendono tutte le linee di incenerimento o di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento o di coincenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento o di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall’ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti. 2.   Il presente capo non si applica ai seguenti impianti: a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: i) i rifiuti di cui all’, punto 31, lettera b); ii) rifiuti radioattivi; iii) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (35); iv) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime; b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno.
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