Art. 40
Impianti di combustione multicombustibile
In vigore dal 24 nov 2010
Impianti di combustione multicombustibile
1. Per gli impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, l’autorità competente stabilisce i valori limite conformemente alla procedura che segue:
a)
prendere il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione quale è stabilita nell’allegato V, parti 1 e 2;
b)
determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
c)
addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
2. Per gli impianti di combustione multicombustibile previsti all’, paragrafo 2, che usano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, si possono applicare i seguenti valori limite di emissione invece dei valori limite di emissione fissati a norma del paragrafo 1:
a)
laddove durante il funzionamento dell’impianto la proporzione di calore fornita dal combustibile determinante sia pari o superiore al 50 % rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, il valore limite di emissione di cui all’allegato V, parte 1, per il combustibile determinante;
b)
laddove la proporzione di calore fornita dal combustibile determinante sia inferiore al 50 % rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, il valore limite di emissione determinato conformemente alla procedura che segue:
i)
prendere i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 1, per ciascuno dei combustibili utilizzati, corrispondenti alla potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione;
ii)
calcolare il valore limite di emissione del combustibile determinante, moltiplicando per due il valore limite di emissione determinato per tale combustibile conformemente al punto i) e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile utilizzato con il valore limite di emissione meno elevato di cui all’allegato V, parte 1, corrispondente alla potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione;
iii)
determinare i valori limite di emissione ponderati per ogni combustibile utilizzato moltiplicando i valori limite di emissione di cui ai punti i) e ii) per la potenza termica del combustibile in questione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
iv)
addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile determinati al punto iii).
3. Per gli impianti di combustione multicombustibile previsti all’, paragrafo 2, che usano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, si possono applicare i valori limite medi di emissione di anidride solforosa di cui all’allegato V, parte 7, invece dei valori limite di emissione fissati a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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