Art. 4
Obbligo di detenere un’autorizzazione
In vigore dal 24 nov 2010
Obbligo di detenere un’autorizzazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V.
La procedura di registrazione è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all’autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un’installazione.
2. Gli Stati membri possono scegliere di far valere un’autorizzazione per due o più installazioni o parti di esse, e gestiti dal medesimo gestore sullo stesso sito.
Nel caso in cui riguardi due o più installazioni, l’autorizzazione deve contenere condizioni atte a garantire che ogni installazione sia conforme ai requisiti contenuti nella presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono scegliere di far valere un’autorizzazione per diverse parti di un’installazione gestite da gestori differenti. In tali casi, l’autorizzazione specifica le responsabilità di ciascun gestore.
Storico versioni
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