Art. 38
Controllo delle emissioni nell’atmosfera
In vigore dal 24 nov 2010
Controllo delle emissioni nell’atmosfera
1. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l’atmosfera sia effettuato conformemente all’allegato V, parte 3.
2. L’installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di controllo sono sottoposti al monitoraggio e ai test annuali di verifica di cui all’allegato V, parte 3.
3. L’autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.
4. Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell’autorizzazione.
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