Art. 35 · Impianti di teleriscaldamento

Art. 35

Impianti di teleriscaldamento

In vigore dal 24 nov 2010
Impianti di teleriscaldamento 1.   Fino al 31 dicembre 2022, gli impianti di combustione possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’, paragrafo 2, e i gradi di desolforazione di cui all’ purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione non è superiore a 200 MW; b) l’impianto ha ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o il gestore di tale impianto ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003; c) almeno il 50 % della produzione di calore utile dell’impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; e d) i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al 31 dicembre 2022. 2.   Al più tardi il 1o gennaio 2016 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco di tutti gli impianti di combustione cui si applica il paragrafo 1, compresi la potenza termica nominale totale, i tipi di combustibili usati e i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri applicabili. Inoltre gli Stati membri, per ogni impianto di combustione cui si applica il paragrafo 1 e durante il periodo ivi indicato, informano annualmente la Commissione della proporzione di produzione di calore utile di ogni impianto che è stata fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda, espressa come media mobile sui cinque anni precedenti.
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