Art. 27
Tecniche emergenti
In vigore dal 24 nov 2010
Tecniche emergenti
1. Se del caso, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo e l’applicazione di tecniche emergenti, in particolare delle tecniche emergenti individuate nei documenti di riferimento sulle BAT.
2. La Commissione stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri ad incoraggiare lo sviluppo e l’applicazione di tecniche emergenti, come previsto al paragrafo 1.
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