Art. 26 · Effetti transfrontalieri

Art. 26

Effetti transfrontalieri

In vigore dal 24 nov 2010
Effetti transfrontalieri 1.   Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un’installazione può avere effetti negativi significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’ o dell’, paragrafo 2, comunica all’altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell’allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento. 2.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le domande siano accessibili anche al pubblico dello Stato membro eventualmente interessato, per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell’autorità competente. 3.   I risultati delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono presi in considerazione dall’autorità competente al momento della decisione sulla domanda. 4.   L’autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all’, paragrafo 2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-26