Art. 24 · Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

Art. 24

Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2010
Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure: a) la concessione di un’autorizzazione per nuove installazioni; b) la concessione di un’autorizzazione per modifiche sostanziali; c) la concessione o aggiornamento di un’autorizzazione per un’installazione in cui si propone l’applicazione dell’, paragrafo 4; d) l’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un’installazione a norma dell’, paragrafo 5, lettera a). A tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’allegato IV. 2.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all’aggiornamento di un’autorizzazione, l’autorità competente rende disponibili al pubblico, anche mediante internet per quanto riguarda le lettere a), b) ed f), le seguenti informazioni: a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti; b) i motivi su cui è basata la decisione; c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione; d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l’installazione o l’attività interessati; e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all’, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati; f) se è concessa una deroga ai sensi dell’, paragrafo 4, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte. 3.   L’autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche tramite Internet, quanto meno per quanto riguarda la lettera a): a) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell’, al momento della cessazione definitiva delle attività; b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorità competente. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.
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