Art. 22 · Chiusura del sito

Art. 22

Chiusura del sito

In vigore dal 24 nov 2010
Chiusura del sito 1.   Fatta salva la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2004/35/CE, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (31), e della pertinente normativa dell’Unione sulla protezione del suolo, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire l’osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività. 2.   Quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore elabora e trasmette all’autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013. La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3. La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni: a) informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Se le informazioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell’Unione soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento presentata. La Commissione può fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento. 3.   Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure. Fatto salvo il primo comma, al momento della cessazione definitiva delle attività, e se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione successivo al 7 gennaio 2013 e tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione stabilito ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo, cessi di comportare detto rischio. 4.   Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione stabilito ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d).
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