Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 24 nov 2010
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI.
2. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:75:oj#art-2