Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 nov 2010
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI. 2.   La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
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