Art. 14 · Condizioni di autorizzazione

Art. 14

Condizioni di autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2010
Condizioni di autorizzazione 1.   Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli . Tali misure includono almeno: a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell’allegato II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro; b) disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall’installazione; c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano: i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e ii) quando si applica l’, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; d) l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno: i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all’autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e ii) quando si applica l’, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione; f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto; g) disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere; h) condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale. 3.   Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione. 4.   Fatto salvo l’, l’autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l’autorità competente può fissare dette condizioni più rigide. 5.   Se l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché: a) tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III; e b) siano rispettati i requisiti di cui all’. Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l’autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell’ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT. 6.   Se un’attività, o un tipo di processo di produzione svolto all’interno di un’installazione non è previsto da alcuna delle conclusioni sulle BAT o se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell’attività o del processo sull’ambiente, l’autorità competente, previa consultazione con il gestore, stabilisce le condizioni di autorizzazione in base alle migliori tecniche disponibili che ha determinato per le attività o i processi interessati prestando particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III. 7.   Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.
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