Art. 11
Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore
In vigore dal 24 nov 2010
Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’installazione sia gestita in modo conforme ai principi che seguono:
a)
sono adottate tutte le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento;
b)
sono applicate le migliori tecniche disponibili;
c)
non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;
d)
è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE;
e)
nel caso si producano rifiuti, questi ultimi, in ordine di priorità e conformemente alla direttiva 2008/98/CE, sono riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;
f)
l’energia è utilizzata in modo efficiente;
g)
sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
h)
si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato conformemente allo stato soddisfacente di cui all’.
Storico versioni
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