Art. 3
Armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione
In vigore dal 20 ott 2010
Armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione
1. Ciascuno Stato membro adotta misure per assicurare che, nel suo territorio, le formalità di dichiarazione siano richieste in modo armonizzato e coordinato.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa i meccanismi di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell’Unione.
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