Art. 11 · Esercizio della delega

Art. 11

Esercizio della delega

In vigore dal 20 ott 2010
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’ è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’. 2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli .
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