Art. 7
Obblighi di verbalizzazione
In vigore dal 20 ott 2010
Obblighi di verbalizzazione
Gli Stati membri provvedono affinché, quando l’indagato o l’imputato è stato sottoposto ad interrogatori o ad udienze da parte di un’autorità di polizia o giudiziaria con l’assistenza di un interprete ai sensi dell’, quando sono stati forniti una traduzione orale o un riassunto orale in presenza di detta autorità ai sensi dell’, paragrafo 7, ovvero quando una persona ha rinunciato al diritto alla traduzione ai sensi dell’, paragrafo 8, si prenderà nota che tali eventi si sono verificati, utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.
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