Art. 7
Specie minacciate di estinzione
In vigore dal 22 set 2010
Specie minacciate di estinzione
1. Gli esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (9), che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:
a)
la procedura persegue uno degli scopi di cui all’, lettera b), punto i), lettera c) o all’, lettera b), punto i), lettera e), della presente direttiva; e
b)
è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di primati non umani.
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