Art. 50 · Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

Art. 50

Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

In vigore dal 22 set 2010
Adeguamento degli allegati al progresso tecnico Al fine di assicurare che le disposizioni degli allegati I e degli allegati da III a VIII riflettano lo stato del progresso tecnico o scientifico, tenendo conto dell’esperienza maturata nell’ambito dell’attuazione della presente direttiva, in particolare tramite le relazioni di cui all’, paragrafo 1, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell’ e fatte salve le condizioni previste dagli , modificazioni di tali allegati, ad eccezione delle disposizioni dell’allegato VIII, sezioni I e II. Le date di cui all’allegato II, sezione B non possono essere anticipate. Quando adotta tali atti delegati la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.
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