Art. 49 · Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici

Art. 49

Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici

In vigore dal 22 set 2010
Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici 1.   Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. Detto comitato fornisce consulenza alle autorità competenti e agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all’acquisizione, all’allevamento, alla sistemazione, alla cura e all’uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche. 2.   I comitati nazionali di cui al paragrafo 1 si scambiano le informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto e condividono le migliori pratiche all’interno dell’Unione.
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