Art. 48 · Laboratorio di riferimento dell’Unione

Art. 48

Laboratorio di riferimento dell’Unione

In vigore dal 22 set 2010
Laboratorio di riferimento dell’Unione 1.   Il laboratorio di riferimento dell’Unione, i suoi compiti e le sue mansioni sono indicati nell’allegato VII. 2.   Il laboratorio di riferimento dell’Unione può riscuotere oneri per i servizi prestati che non contribuiscono direttamente a rafforzare ulteriormente la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento. 3.   Le disposizioni dettagliate necessarie all’attuazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell’allegato VII possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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