Art. 46 · Misure per evitare duplicazioni di procedure

Art. 46

Misure per evitare duplicazioni di procedure

In vigore dal 22 set 2010
Misure per evitare duplicazioni di procedure Ogni Stato membro accetta i dati provenienti da altri Stati membri risultanti dalle procedure riconosciute dalla legislazione dell’Unione, a meno che non siano necessarie ulteriori procedure per tutelare la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:63:oj#art-46