Art. 46
Misure per evitare duplicazioni di procedure
In vigore dal 22 set 2010
Misure per evitare duplicazioni di procedure
Ogni Stato membro accetta i dati provenienti da altri Stati membri risultanti dalle procedure riconosciute dalla legislazione dell’Unione, a meno che non siano necessarie ulteriori procedure per tutelare la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente.
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