Art. 45 · Documentazione

Art. 45

Documentazione

In vigore dal 22 set 2010
Documentazione 1.   Gli Stati membri assicurano che tutta la documentazione pertinente, comprese le autorizzazioni del progetto e il risultato della valutazione del progetto, sia conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell’autorizzazione del progetto o dalla scadenza del termine di cui all’, paragrafo 1, e siano a disposizione dell’autorità competente. 2.   Tuttavia, senza pregiudizio del paragrafo 1, la documentazione relativa a progetti da sottoporre a valutazione retrospettiva è conservata fino al completamento di quest’ultima.
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