Art. 44 · Modifica, rinnovo e revoca dell’autorizzazione del progetto

Art. 44

Modifica, rinnovo e revoca dell’autorizzazione del progetto

In vigore dal 22 set 2010
Modifica, rinnovo e revoca dell’autorizzazione del progetto 1.   Gli Stati membri assicurano che, per ogni modifica significativa del progetto che potrebbe avere un impatto negativo sul benessere degli animali, siano richiesti la modifica o il rinnovo dell’autorizzazione del progetto. 2.   Ogni modifica o rinnovo dell’autorizzazione del progetto è subordinato a un ulteriore esito positivo della valutazione del progetto. 3.   L’autorità competente può revocare l’autorizzazione del progetto se questo non viene realizzato in conformità di quanto disposto nell’autorizzazione. 4.   La revoca dell’autorizzazione del progetto non deve nuocere al benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto. 5.   Gli Stati membri definiscono e pubblicano le condizioni per la modifica e il rinnovo delle autorizzazioni dei progetti.
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