Art. 42 · Procedura amministrativa semplificata

Art. 42

Procedura amministrativa semplificata

In vigore dal 22 set 2010
Procedura amministrativa semplificata 1.   Gli Stati membri possono decidere di introdurre una procedura amministrativa semplificata per i progetti che contengono procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e non utilizzano primati non umani che sono necessari per soddisfare requisiti regolatori o che utilizzano gli animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti. 2.   Nell’introdurre una procedura amministrativa semplificata, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le seguenti condizioni: a) la domanda contiene gli elementi di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b), e c); b) è effettuata una valutazione del progetto conformemente all’; e c) non è superato il termine di cui all’, paragrafo 1. 3.   Se la modifica di un progetto può avere un impatto negativo sul benessere degli animali, gli Stati membri richiedono un’ulteriore valutazione del progetto con esito positivo. 4.   L’, paragrafi 3 e 4, l’, paragrafo 3 e l’, paragrafi 3, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis ai progetti autorizzati ad essere realizzati conformemente al presente articolo.
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