Art. 39 · Valutazione retrospettiva

Art. 39

Valutazione retrospettiva

In vigore dal 22 set 2010
Valutazione retrospettiva 1.   Gli Stati membri assicurano che la valutazione retrospettiva, quando determinata ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera f), sia effettuata dall’autorità competente che, in base alla documentazione necessaria presentata dall’utilizzatore, valuta i seguenti aspetti: a) se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti; b) il danno inflitto agli animali, compreso il numero e le specie di animali usati e la gravità delle procedure; e c) qualsiasi elemento che possa contribuire all’ulteriore applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. 2.   Tutti i progetti che fanno uso di primati non umani e i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» compresi quelli di cui all’, paragrafo 2, sono oggetto di valutazione retrospettiva. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2 ed in deroga all’, paragrafo 2, lettera f), gli Stati membri possono esentare i progetti che comportano unicamente procedure classificate come «lievi» o «non risveglio» dal requisito della valutazione retrospettiva.
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