Art. 38 · Valutazione del progetto

Art. 38

Valutazione del progetto

In vigore dal 22 set 2010
Valutazione del progetto 1.   La valutazione del progetto è effettuata con l’accuratezza appropriata al tipo di progetto e verifica che il progetto soddisfi i seguenti criteri: a) il progetto è giustificato da un punto di vista scientifico o educativo o è previsto per legge; b) gli scopi del progetto giustificano l’uso degli animali; e c) il progetto è concepito in modo tale da consentire lo svolgimento delle procedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell’ambiente possibile. 2.   La valutazione del progetto comprende in particolare: a) una valutazione degli obiettivi del progetto, dei benefici scientifici previsti o del valore educativo; b) una valutazione della conformità del progetto ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento; c) una valutazione ed assegnazione della classificazione della gravità delle procedure; d) un’analisi dei danni e dei benefici del progetto, per comprendere se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore o angoscia sia giustificato dal risultato atteso, tenuto conto di considerazioni etiche, e possa, in definitiva, andare a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente; e) una valutazione delle giustificazioni di cui agli articoli da 6 a 12, 14, 16 e 33; e f) la decisione sull’opportunità di una valutazione retrospettiva del progetto, stabilendo anche quando effettuarla. 3.   L’autorità competente che esegue la valutazione del progetto prende in considerazione in particolare competenze specialistiche nei seguenti settori: a) settori di applicazione scientifica nei quali gli animali saranno utilizzati, ivi compresi sostituzione, riduzione e perfezionamento nei rispettivi settori; b) progettazione sperimentale e, se del caso, dati statistici; c) pratica veterinaria nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica; d) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare. 4.   Il processo di valutazione del progetto è trasparente. Fatte salve la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la valutazione del progetto è svolta in maniera imparziale e può integrare il parere di parti indipendenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:63:oj#art-38