Art. 36
Autorizzazione dei progetti
In vigore dal 22 set 2010
Autorizzazione dei progetti
1. Gli Stati membri assicurano, fatto salvo l’, che non siano realizzati progetti senza previa autorizzazione da parte dell’autorità competente e che i progetti siano realizzati in conformità dell’autorizzazione o, nei casi di cui all’, in conformità della domanda inviata all’autorità competente o di ogni eventuale decisione adottata dall’autorità competente.
2. Gli Stati membri assicurano che nessun progetto sia realizzato senza che sia stata ottenuta una valutazione positiva del progetto da parte dell’autorità competente in conformità dell’.
Storico versioni
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