Art. 30 · Registri degli animali

Art. 30

Registri degli animali

In vigore dal 22 set 2010
Registri degli animali 1.   Gli Stati membri assicurano che tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori tengano registri che contengano perlomeno le seguenti informazioni: a) il numero e le specie di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti; b) l’origine degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure; c) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti; d) la persona o le persone da cui gli animali sono acquisiti; e) il nome e l’indirizzo del destinatario degli animali; f) il numero e le specie di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento. Per gli animali deceduti deve essere specificata la causa della morte, se nota; e g) nel caso degli utilizzatori, i progetti nei quali gli animali sono usati. 2.   I registri di cui al paragrafo 1 sono tenuti per un minimo di cinque anni e sono messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta.
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