Art. 24
Requisiti specifici per il personale
In vigore dal 22 set 2010
Requisiti specifici per il personale
1. Gli Stati membri assicurano che ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore disponga di una o più persone in loco che:
a)
siano responsabili del benessere e della cura degli animali presenti nello stabilimento;
b)
garantiscano che il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiate nello stabilimento;
c)
provvedano ad assicurare che il personale abbia un livello di istruzione e competenza adeguati e sia continuamente formato, e che sia controllato finché non abbia dato prova delle competenze richieste.
2. Gli Stati membri assicurano che le persone di cui all’, paragrafo 2, lettera b):
a)
garantiscano che sia interrotta qualunque procedura nel corso della quale all’animale vengano inflitti inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato; e
b)
garantiscano che i progetti siano realizzati in conformità all’autorizzazione concessa, o nei casi di cui all’, in conformità con la domanda inviata all’autorità competente o qualsiasi decisione adottata dall’autorità competente e assicurino che in caso di inosservanza le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.
Storico versioni
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