Art. 24 · Requisiti specifici per il personale

Art. 24

Requisiti specifici per il personale

In vigore dal 22 set 2010
Requisiti specifici per il personale 1.   Gli Stati membri assicurano che ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore disponga di una o più persone in loco che: a) siano responsabili del benessere e della cura degli animali presenti nello stabilimento; b) garantiscano che il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiate nello stabilimento; c) provvedano ad assicurare che il personale abbia un livello di istruzione e competenza adeguati e sia continuamente formato, e che sia controllato finché non abbia dato prova delle competenze richieste. 2.   Gli Stati membri assicurano che le persone di cui all’, paragrafo 2, lettera b): a) garantiscano che sia interrotta qualunque procedura nel corso della quale all’animale vengano inflitti inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato; e b) garantiscano che i progetti siano realizzati in conformità all’autorizzazione concessa, o nei casi di cui all’, in conformità con la domanda inviata all’autorità competente o qualsiasi decisione adottata dall’autorità competente e assicurino che in caso di inosservanza le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.
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