Art. 19 · Liberazione e reinserimento degli animali

Art. 19

Liberazione e reinserimento degli animali

In vigore dal 22 set 2010
Liberazione e reinserimento degli animali Gli Stati membri possono consentire che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure siano reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, a condizione che: a) lo stato di salute dell’animale lo permetta; b) non vi sia pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l’ambiente; e c) siano state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell’animale.
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