Art. 19
Liberazione e reinserimento degli animali
In vigore dal 22 set 2010
Liberazione e reinserimento degli animali
Gli Stati membri possono consentire che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure siano reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, a condizione che:
a)
lo stato di salute dell’animale lo permetta;
b)
non vi sia pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l’ambiente; e
c)
siano state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell’animale.
Storico versioni
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