Art. 13 · Scelta dei metodi

Art. 13

Scelta dei metodi

In vigore dal 22 set 2010
Scelta dei metodi 1.   Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri assicurano che una procedura non sia eseguita qualora la legislazione dell’Unione riconosca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che non prevedano l’impiego di animali vivi. 2.   Nella scelta della procedura, sono selezionate quelle che rispondono in maggior misura ai seguenti requisiti: a) usano il minor numero possibile di animali; b) prevedono l’utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato; c) causano il meno possibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti. 3.   Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la procedura è concepita in modo tale da: a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; e b) ridurre al minimo possibile la durata e l’intensità della sofferenza dell’animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.
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