Art. 11 · Animali randagi e selvatici delle specie domestiche

Art. 11

Animali randagi e selvatici delle specie domestiche

In vigore dal 22 set 2010
Animali randagi e selvatici delle specie domestiche 1.   Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure. 2.   Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 soltanto alle condizioni seguenti: a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l’ambiente o la salute umana o animale; e b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.
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