Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 22 set 2010
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi.
A tal fine, essa fissa le norme relative ai seguenti aspetti:
a)
la sostituzione e la riduzione dell’uso di animali nelle procedure e il perfezionamento dell’allevamento, della sistemazione, della cura e dell’uso degli animali nelle procedure;
b)
l’origine, l’allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali;
c)
le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;
d)
la valutazione e l’autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso degli animali nelle procedure.
2. La presente direttiva si applica quando gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici.
La presente direttiva si applica finché gli animali di cui al primo comma siano stati soppressi, reinseriti o reintrodotti in un habitat o in un sistema di allevamento adeguati.
L’eliminazione del dolore, della sofferenza, dell’angoscia o del danno prolungato, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude dall’ambito della presente direttiva l’uso degli animali nelle procedure.
3. La presente direttiva si applica ai seguenti animali:
a)
animali vertebrati vivi non umani, tra cui:
i)
forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; e
ii)
forme fetali di mammiferi a partire dall’ultimo terzo del loro normale sviluppo;
b)
cefalopodi vivi.
4. La presente direttiva si applica agli animali utilizzati nelle procedure che si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al paragrafo 3, lettera a), se l’animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase.
5. La presente direttiva non si applica:
a)
alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
b)
alle pratiche veterinarie effettuate in cliniche a scopi non sperimentali;
c)
alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l’immissione in commercio di un medicinale veterinario;
d)
alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
e)
alle pratiche utilizzate principalmente per l’identificazione di un animale;
f)
alle pratiche non suscettibili di causare un dolore, una sofferenza, un’angoscia o un danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie.
6. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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