Art. 6
In vigore dal 8 set 2010
1. Per le categorie T1, T2 e T3, quali definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2012.
2. Per la categoria T4.3 di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2013 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2016.
3. Per i veicoli delle categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli e ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:62:oj#art-6