Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 set 2010
La direttiva 2009/60/CE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’, lettera j), della direttiva 2003/37/CE. 2.   Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. 3.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato IV della presente direttiva.
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