Art. 4
In vigore dal 8 set 2010
La direttiva 2009/60/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.
2. Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.
3. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato IV della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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