Art. 9
Applicazione delle restrizioni quantitative
In vigore dal 30 ago 2010
Applicazione delle restrizioni quantitative
1. Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, gli Stati membri dispongono che i produttori notifichino prima dell’inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un’autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.
Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri dispongono che i produttori notifichino prima dell’inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un’autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.
2. Se, in base alle notifiche di cui al paragrafo 1, appare probabile che le quantità di cui all’ siano superate, gli Stati membri attribuiscono a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione in questione.
Storico versioni
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