Art. 7 · Disposizioni procedurali

Art. 7

Disposizioni procedurali

In vigore dal 30 ago 2010
Disposizioni procedurali 1.   L’autorizzazione è concessa su domanda del produttore. La domanda è corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o degli nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate. 2.   Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, lo Stato membro nel quale si trova il sito di raccolta procede a ispezioni visuali. Le ispezioni visuali sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l’autorizzazione di cui all’, paragrafi 2 e 4. Lo Stato membro che ha eseguito le ispezioni visuali ne documenta i risultati. 3.   Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri, quando esaminano una domanda, eseguono o fanno eseguire sotto la loro supervisione ufficiale prove per verificare che la miscela di sementi per la preservazione sia conforme almeno alle condizioni per l’autorizzazione di cui all’, paragrafi 2 e 3. Le prove sono realizzate secondo i metodi internazionali attuali o, se tali metodi non esistono, secondo altri metodi appropriati. Gli Stati membri interessati provvedono a che i campioni utilizzati per le prove siano prelevati da lotti omogenei e a che siano applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni dell’, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE.
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