Art. 6 · Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

Art. 6

Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

In vigore dal 30 ago 2010
Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate 1.   Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere state raccolte nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all’, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine. 2.   Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e se del caso sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. 3.   I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate che sono sementi di piante foraggere, quali definite nella direttiva 66/401/CEE, devono, prima di essere miscelati, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati nella sezione III dell’allegato II della direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la purezza specifica nelle colonne da 4 a 11 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato, per quanto riguarda il contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso specificato nella colonna 4 della tabella dell’allegato III di tale direttiva (totale per colonna), nelle colonne 12, 13 e 14 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, dell’allegato II di tale direttiva, e per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di Lupinus, nella colonna 15 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato. 4.   La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni.
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