Art. 4
Autorizzazione
In vigore dal 30 ago 2010
Autorizzazione
1. Gli Stati membri posono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione nella loro regione di origine a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell’ nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o dell’ nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.
2. Nell’autorizzazione sono indicati:
a)
nome e indirizzo del produttore;
b)
metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
c)
percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
d)
nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, un tasso di germinazione specifico per i componenti della miscela di cui alla direttiva 66/401/CEE che non rispettano i requisiti relativi alla germinazione indicati nell’allegato II di tale direttiva;
e)
la quantità della miscela cui si applica l’autorizzazione;
f)
la regione di origine;
g)
la restrizione alla commercializzazione nella regione di origine;
h)
la zona fonte;
i)
il sito di raccolta e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione;
j)
il tipo di habitat del sito di raccolta;
k)
l’anno di raccolta.
3. Per quanto riguarda il punto c) del paragrafo 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti per specie e se del caso sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:60:oj#art-4