Art. 3
Regione di origine
In vigore dal 30 ago 2010
Regione di origine
Quando autorizzano la commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, gli Stati membri definiscono la regione cui la miscela è naturalmente associata, designata nel seguito «regione di origine». Essi tengono conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni operanti in questo campo riconosciute dagli Stati membri. Se la regione di origine si situa in più Stati membri, è definita di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.
Storico versioni
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