Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 ago 2010
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «zona fonte»:
i)
una zona designata da uno Stato membro come zona speciale di conservazione ai sensi dell’, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o
ii)
una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata da uno Stato membro secondo una procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell’, paragrafo 4, e dell’, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli di tale direttiva;
b) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;
c) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta, con o senza pulitura;
d) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:
i)
le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;
ii)
le sementi di cui al punto i) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;
iii)
le sementi di tali specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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