Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 ago 2010
1.   Gli Stati membri, in conformità alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron come sostanza attiva entro il 31 gennaio 2012. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva riguardanti l’azimsulfuron, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13 della stessa direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri procedono, se necessario, a una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azimsulfuron come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 luglio 2011, per tenere conto delle conoscenze più recenti in campo scientifico e tecnico e in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa all’azimsulfuron figurante nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia ancora conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ciò stabilito, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azimsulfuron come una di più sostanze attive, iscritte tutte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 luglio 2011 e di cui almeno una è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011, in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa all’azimsulfuron figurante nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ciò stabilito, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per tale modifica o revoca dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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